HENTAI E LEGGE ITALIANA:

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Art. 600. del Codice Penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, é punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta é attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena é aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Art. 600 quater. 1. (Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori). *

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
Salvo non costituisca altro reato non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

Art. 600 quater. 2 (Pornografia virtuale). *

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Salvo non costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse. Art. 600 quater. 3. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600 ter, primo comma e 600 quater. 1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati.

*  articolo 3 del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet"." (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 07 novembre 2003)

Fonte: http://www.giustizia.it/dis_legge/pedopornografia_ddl.htm

Personalmente ritengo che le immagini presenti in questo sito appartenenti al genere hentai non possono essere associate allo sfruttamento sessuale dei bambini, né a pedopornografia né tantomeno a pornografia virtuale in quanto la legge italiana punisce la pornografia virtuale nel caso in cui il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto; per immagini virtuali si intendono: "Immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali." . La qualità usata nel disegno delle immagini hentai non fa apparire come vere situazioni non reali; tuttavia sono pronto a rimuoverle nel caso in cui la legge le associasse a pornografia virtuale.

16/01/2005